- Chi sono i disabili ammessi alle agevolazioni per il settore auto
- Per quali veicoli
- La detraibilità ai fini Irpef delle spese per mezzi di locomozione
- Le agevolazioni Iva
- L'esenzione permanente dal pagamento del bollo
- L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
- Diritto alle agevolazioni
- La documentazione
- Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie
ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
- Categoria di veicoli agevolabili (tabella)
1. Chi sono i disabili ammessi
alle agevolazioni per il settore auto
L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto
è stata notevolmente ampliata.
In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di
disabili:
1. i non vedenti e sordomuti
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di
accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni
4.i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con
eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili
indicati agli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138. I citati
articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,fornendo la
definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti , l'articolo 1 della legge n.68 del 1999
definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione
di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del
1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione -abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una
situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le
pluriamputazioni)che comportano una limitazione permanente della
deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite
capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente,"affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di
disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato
all'adattamento del veicolo.
Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si
riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le
indicazioni riguardanti i disabili,affetti da ridotte capacità motorie, per i
quali continua a valere il requisito dell'adattamento.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale
dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art.4 della
citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
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2.
Per quali veicoli
Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a
seconda dei casi (vedi la tabella), oltre che agli autoveicoli anche
ai seguenti veicoli:
- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso
promiscuo,o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la
detrazione Irpef del 19 %).
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3. La detraibilità ai fini Irpef delle spese per mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Le spese riguardanti l ’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili
danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture,senza limiti di
cilindrata,e gli altri veicoli sopra elencati,usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di
un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo
di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio,qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato
entro il quadriennio spetta,sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto
dell'eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili per i quali,ai fini della detrazione, non è necessario
l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese
di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi
di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo
pedana sollevatrice,ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della
detrazione del 19%, in base al successivo paragrafo 2 del capitolo III.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può
optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di
pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto,la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il
carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa
di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d ’acquisto
del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a
2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la
spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di
famiglia della quale egli risulta a carico.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso
di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un
importo di 18.075,99 euro
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4. Le agevolazioni Iva
È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto
di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore
a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o
usate.
È applicabile l'IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento
di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente
dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per
prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se
specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone,
a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore,
per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di
acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio,
qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
Gli obblighi dell'impresa
L ’impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata
deve:
- emettere fattura (anche
quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di
operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge
342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della
legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio
locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del
veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data
della vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente
in ragione della residenza dell'acquirente.
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5. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo
L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel
paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a
benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto
è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare
di cui egli sia fiscalmente a carico.
L'ufficio competente
L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di
esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è
dell'ente Provincia.
Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il
disabile può rivolgersi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Se il disabile possiede più veicoli,l'esenzione spetta per un solo veicolo
che potrà essere scelto dal disabile.
La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente
Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti,
pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi
polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve,per il primo anno,
presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio competente (della Regione
o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti,
nell'apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine
per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo
nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza
dall'agevolazione).
Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per
i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla
normativa vigente al momento.
Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa
(protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo,
eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta
fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione,sia dell'eventuale
non accoglimento dell'istanza di esenzione.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il
primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia
tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al
beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a
comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
|
Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il
diritto alla esenzione dal bollo. |
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6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al
trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate
(con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal
pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione
dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di
un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto
usata.
L ’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di
cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA
territorialmente competente.
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7. Diritto alle agevolazioni
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef,
Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse
del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini
fiscali.
Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un
reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.
Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come
ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di
accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili,ai
sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni,
che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
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8. La documentazione
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza
necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per
attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
- certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
- per non vedenti e
sordomuti:
certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una
commissione medica pubblica;
- per disabili psichici o
mentali:
verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica
presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti
che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma
3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica e
certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle
leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò
preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla
legge n. 295 del 1990);
-
per disabili con grave
limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica
presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti
che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma
3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi
comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della
deambulazione;
- ai soli fini dell'agevolazione Iva,dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è
stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro
il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in
tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del
disabile).
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui
veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo
seguente.
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9. Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie
ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità
motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è
consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere
dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare
gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92.Nel caso,
invece,che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste comunque
la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto
descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli
adattati.
Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di
accompagnamento.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, per disabile, secondo la
definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve
intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione".
Nel quadro della categoria generica dei disabili,ai fini dell'agevolazione
fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di
carattere "motorio". Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che
sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente",
previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata
sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la
ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini
del riconoscimento dell'invalidità.
Per quali veicoli
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le
agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef ), i disabili con
ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di
deambulazione,possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli
per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile. Le categorie dei
veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella
tabella.
L'adattamento del veicolo
Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del veicolo
è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e
imposta di trascrizione al Pra).
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni
effetto "adattata"anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione
automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale
competente per l ’accertamento dell'idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione,
possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,sia solo la
carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in
condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i
seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
- pedana sollevatrice ad
azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad
azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad
azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento
meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole
atto a facilitare l ’insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle
carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di
sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non
elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento
permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo.
Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici
accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già
previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su
semplice richiesta dell'acquirente.
L'Iva agevolata per gli acquisti
Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti
da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti:
1.l'acquisto può riguardare -oltre
agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso
promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2.i veicoli devono essere adattati
prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di
modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta
capacità motoria del disabile;
3.il diritto all'Iva agevolata al 4%
riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e
strumenti.
Gli obblighi dell'impresa
L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati,
ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota
agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con
l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della
legge regole particolari:
449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di
officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge
342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno
riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave
limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati
al paragrafo 8 dovranno presentare:
1. fotocopia della patente di guida speciale.
Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché
portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario
il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si
prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del
portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
2. ai soli fini dell'agevolazione Iva,
in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori,
autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di
invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella
stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è
fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa
ipotesi);
3. fotocopia della carta di circolazione
,da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale
condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di
patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della
minorazione fisico/motoria;
4. copia della
certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una
Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni,in cui sia
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
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10. categorie di veicoli
agevolabili
|
Autovetture
|
Veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente
|
| autoveicoli per
trasporto promiscuo (*)
|
Veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5
tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto
di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso
quello del conducente
|
|
autoveicoli specifici
(*) |
Veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo |
|
autocaravan (*)(1) |
Veicoli aventi una
speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
|
motocarrozzette |
Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro
posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
|
motoveicoli per
trasporto promiscuo |
Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente |
|
motoveicoli per
trasporti specifici |
Veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono
solo quelle con l'asterisco.
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef
del 19%
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