Logo Agenzia Entrate

Sei in:Home - Documentazione - Guide fiscali - Guide anni precedenti - Le Guide del 2005 - Erogazioni liberali - Le liberalità a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG)

4. Le liberalità a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG)

La deducibilità delle erogazioni liberali alle ONG
A partire dal 2005, poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono beneficiare delle più ampie agevolazioni introdotte sulle liberalità a favore delle ONLUS (per informazioni più dettagliate vedi capitolo 2).

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, infatti, sia le persone fisiche che gli enti soggetti all’IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, nel limite del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate dal 17 marzo 2005 a favore delle ONG.

Attenzione: nel suddetto limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle altre Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questa nuova deduzione non può cumularsi con le altre agevolazioni fiscali illustrate di seguito.

Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle ONG
Le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG) sono deducibili dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità.

In alternativa alla deducibilità da reddito, poiché le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro. Tuttavia, in questo stesso limite rientrano, anche, sia le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse, che le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) hanno la possibilità di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG ma nello stesso limite vanno comprese le eventuali erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (vedi capitolo 3).

Qualche informazione in più sulle ONG
Le Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute a seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Esteri che ne gestisce anche l’elenco (tra le più note ricordiamo Medici senza frontiere, Caritas Italiana, Emergency, WWF Italia).

In appendice, riportiamo l’elenco completo delle ONG idonee. Per avere altre informazioni sulle Organizzazioni (sede, recapiti, eventuali siti internet) si rinvia al sito del Ministero degli Esteri (all’indirizzo: http://www.esteri.it/ita/4_28_66_75_249.asp).

La disciplina relativa alla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo è contenuta nella legge 26 febbraio 1987 n. 49. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento, a condizione che le stesse:
- risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali, compresi i proventi derivanti da attività accessorie;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- diano garanzie adeguate in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai paesi in via di sviluppo;
- presentino dei bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.