4. Le liberalità a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG)
La deducibilità delle erogazioni liberali alle
ONG
A partire dal 2005, poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono
comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche e gli enti
soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali,
possono beneficiare delle più ampie agevolazioni introdotte sulle liberalità
a favore delle ONLUS (per informazioni più dettagliate vedi capitolo
2).
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività,
infatti, sia le persone fisiche che gli enti soggetti all’IRES possono dedurre
dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, nel limite del
10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro,
le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate dal 17
marzo 2005 a favore delle ONG.
Attenzione: nel suddetto limite del 10% del
reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro vanno comprese
anche eventuali erogazioni liberali alle altre Onlus, alle associazioni di promozione
sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Questa nuova deduzione non può cumularsi con le altre
agevolazioni fiscali illustrate di seguito.
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali
alle ONG
Le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) a favore delle Organizzazioni
Non Governative (ONG) sono deducibili dalle persone fisiche, per un importo
non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti
effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità.
In alternativa alla deducibilità da reddito, poiché
le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche
possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo
complessivamente non superiore a 2.065,83 euro. Tuttavia, in questo stesso limite
rientrano, anche, sia le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei
paesi non appartenenti all’Ocse, che le erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari,
anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate
esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o
statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata,
che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite
versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari o circolari.
Anche le imprese (imprenditori individuali, società
di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) hanno la
possibilità di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato le erogazioni
liberali effettuate a favore delle ONG ma nello stesso limite vanno comprese
le eventuali erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione,
assistenza sociale e sanitaria o culto (vedi capitolo
3).
Qualche informazione in più sulle ONG
Le Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e
sono riconosciute a seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Esteri
che ne gestisce anche l’elenco (tra le più note ricordiamo Medici senza
frontiere, Caritas Italiana, Emergency, WWF Italia).
In appendice, riportiamo l’elenco completo delle ONG idonee.
Per avere altre informazioni sulle Organizzazioni (sede, recapiti, eventuali
siti internet) si rinvia al sito del Ministero degli Esteri (all’indirizzo:
http://www.esteri.it/ita/4_28_66_75_249.asp).
La disciplina relativa alla cooperazione dell’Italia con i
paesi in via di sviluppo è contenuta nella legge 26 febbraio 1987 n.
49. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative
può essere dato per uno o più settori di intervento, a condizione
che le stesse:
- risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro
dell’Unione Europea o di altro Stato aderente all’accordo sullo spazio economico
europeo;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione
allo sviluppo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare
ogni provento per i fini istituzionali, compresi i proventi derivanti da attività
accessorie;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né
siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani
o stranieri aventi scopo di lucro;
- diano garanzie adeguate in ordine alla realizzazione delle attività
previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno
tre anni, in rapporto ai paesi in via di sviluppo;
- presentino dei bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino
la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento
dei programmi in corso.