2. Le liberalità alle ALLE ONLUS
La nuova deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali
alle ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività,
a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le
persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società
ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo,
in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura
erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione
liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni
liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate
in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie
o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore
normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal
beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni
erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Attenzione: nel limite del 10% del reddito
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese
anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale
iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni
e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M.
(vedi capitoli 3, 5
e 8).
È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:
• tenga scritture contabili che descrivano con completezza
ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento
che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
del periodo di gestione.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero
e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.
Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria,
di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.
Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità
delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla
gestione per illustrare le varie voci di bilancio.
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio
della deduzione fiscale per il donante.
Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati,
si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza
del credito corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato
rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza
dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed
i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per
le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Divieto di cumulo. Questa nuova deduzione
non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme
(vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio,
se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari)
per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà
avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione
o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica
a tutto il periodo d’imposta.
La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle ONLUS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone
fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono
fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo
massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta
agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei
paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali
in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o
da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso
però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o
statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata,
che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite
versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari o circolari.
Attenzione: chi effettua una liberalità
in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della
detrazione d’imposta del 19% oppure della nuova deduzione introdotta dal decreto
legge sulla competitività. In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile
determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio
pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
La deduzione delle erogazioni delle imprese
In alternativa alla nuova deducibilità introdotta dal citato decreto
sulla competitività, le imprese (imprenditori individuali,
società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera),
a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette
possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro
o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Quando si tratta di erogazioni liberali in favore
delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da
altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista
una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di
denaro o in una cessione di beni.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite
di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti,
sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono
a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
Cessioni gratuite di beni delle imprese
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è stata introdotta una
particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi,
non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti
cessioni in favore delle ONLUS:
• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari
e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici
che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento
o altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti
prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione
che:
- si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa;
- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91
euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per
la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali
erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità
indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato).
Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa
cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati
in tabella).
| IMPRESA CEDENTE |
ONLUS |
ha l’obbligo di comunicare preventivamente
al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è
esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore)
|
dichiarazione da rilasciare
all’impresa donante;
in essa occorre attestare l’impegno ad utilizzare
direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità
istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo
diretto |
| deve annotare nei registri IVA, o in apposito
prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente
in ciascun mese |
| deve conservare la dichiarazione rilasciata
dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione |
Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore
delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività
dell’impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.
Costi del personale per prestazioni erogate in favore
delle ONLUS
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego
di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui
prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille
del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.
In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito”
i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione
delle relative spese.
Qualche informazione in più sulle ONLUS
Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente
esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle
cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle
organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni
di categoria.
Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti
che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti
settori di attività:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’abituale
attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali
e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. “ONLUS
di diritto” e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri
regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero
degli Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte
nella “sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società
cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi).
Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente
all’esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e
le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono
presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione;
alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva
o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
Questo controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate
consente così l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS che ha effetto
costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.