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Deleghe agli intermediari fiscali per la consultazione del cassetto fiscale - Che cos'è

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • online, utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’area riservata
  • in ufficio, presentando la delega - pdf sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • consegnando la delega - pdf sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all’intermediario, che trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Il contribuente può revocare la delega - pdf conferita, sempre con le stesse modalità.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento - pdf che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità disponibili nel servizio Entratel.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.